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Legge 366/1941

Art. 18 — Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti …

ELI /it/legge/1941/03/20/366/art/18parte di Legge 366/1941
Art. 18. Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente. Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunita' d'ogni genere e negli esercizi e spacci pubblici.

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