Legge 368/1940
Art. 34 — Reparto autonomo «Giacomo Medici»
Art. 34. Reparto autonomo «Giacomo Medici». Il reparto autonomo «Giacomo Medici» ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare. Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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