Open·Parlamento
HomeNormeLegge 368/1940Art. 34
Legge 368/1940

Art. 34 — Reparto autonomo «Giacomo Medici»

ELI /it/legge/1940/05/09/368/art/34parte di Legge 368/1940
Art. 34. Reparto autonomo «Giacomo Medici». Il reparto autonomo «Giacomo Medici» ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare. Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 368/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.