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Legge 368/1940

Art. 33 — Ufficio amministrazione dei personali militari vari

ELI /it/legge/1940/05/09/368/art/33parte di Legge 368/1940
Art. 33. Ufficio amministrazione dei personali militari vari. L'ufficio amministrazione dei personali militari vari e' diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all'amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del Regio esercito che non hanno amministrazione autonoma. All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.

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