Legge 1154/1939
Art. 7 — Precedenza dei trasporti per conto dello Stato
Art. 7. Precedenza dei trasporti per conto dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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