Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1154/1939Art. 7
Legge 1154/1939

Art. 7 — Precedenza dei trasporti per conto dello Stato

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/7parte di Legge 1154/1939
Art. 7. Precedenza dei trasporti per conto dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.