Legge 1154/1939
Art. 6 — Trasporto obbligatorio
Art. 6. Trasporto obbligatorio. Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, puo' imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione. L'indennita' e' determinata dal Ministero delle comunicazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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