Legge 1154/1939
Art. 58 — Competenza dei tribunali militari
Art. 58. Competenza dei tribunali militari. Nei casi indicati nell'articolo precedente, i reati preveduti dagli articoli 49 e 55 sono devoluti alla competenza dei tribunali militari e per i procedimenti penali relativi, quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.