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Legge 1154/1939

Art. 57 — Tempo di guerra o di mobilitazione

ELI /it/legge/1939/07/13/1154/art/57parte di Legge 1154/1939
Art. 57. Tempo di guerra o di mobilitazione. Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che e' stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un Terzo.

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