Legge 1154/1939
Art. 34 — Lavori e forniture Urgenti
Art. 34. Lavori e forniture Urgenti. In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, la amministrazione che ha disposta la requisizione, previ accordi col ministero delle finanze, ha la facolta', di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilita' generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego immediato dell'unita' requisita
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1154/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.