Legge 1154/1939
Art. 33 — Documenti e modalita' amministrative
Art. 33. Documenti e modalita' amministrative. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, qualora esse non siano gia' comprese nella indennita' o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti: 1° Assicurazione. - L'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare. 2° Equipaggio. - Fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore. Il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del Regio commissario che attestera' la effettiva percezione delle somme corrisposte. Per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo deve essere compilato con le stesse modalita' indicate nel numero seguente. 3° Lavoro straordinario. - Prospetto nominativo con le indicazioni: a) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce; b) del genere di lavoro straordinario; c) delle ore di lavoro straordinario; d) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; e) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento; f) della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto dev'essere vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal Regio commissario. 4° Combustibili, lubrificanti, acqua - Fattura con dichiarazione del comandante militare o del Regio commissario, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura dev'essere allegata anche una dichiarazione dell'autorita' militare marittima o dell'ufficio provinciale delle corporazioni, o, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza. 5° Spese portuali e diritti marittimi. - Fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, devono essere vistati dal comandante militare o dal Regio commissario, o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario. 6° Agenzie. - Fattura con allegato il buono del comandante militare o del Regio commissario, e col visto della autorita' portuale per il controllo della quota del compenso dovuto. 7° Esercizio impianto radiotelegrafico: a) Marconigrammi. - Riepilogo firmato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle predette autorita', dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione; b) Esercizio. - Fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, ad eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal Regio commissario. 8° Spese, carico e scarico, stivaggio e distivaggio. Fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorita' di porto, per il controllo d'elle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie ed in giorni festivi. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso viene corrisposto con le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento. 9° Mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati: a) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1° classe per gli ufficiali ed assimilati, di 2° classe per i sottufficiali ed assimilati, di 3° classe per la truppa e personale assimilato; oppure puo' apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini ed altre bevande, vengono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note devono essere vistate dal comandante militare o dal Regio commissario; b) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, vengono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal Regio commissario. 10° Carenamento. - I lavori di carenamento di cui al precedente art. 30 devono essere eseguiti in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa. Le fatture relative devono portare il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto. Qualora, il carenamento avvenga in porto estero sono osservate le stesse modalita', con la sola variante che il controllo ed il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console. 11° Disinfestazione. - Le operazioni devono essere eseguite in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllate dall'autorita' designata dall'amministrazione, e le fatture devono portare il «visto, per eseguito lavoro» della autorita' predetta. 12° Medicinali e materiali per medicazioni. - Fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione. 13° Spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria. - Fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario, constatante la necessita' di procedere al lavoro stesso. 14° Telefono. - Fattura quietanzata dalla societa' telefonica, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario, ove deve essere indicato il tempo durante il quale il telefono, e' stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione. 15° Telegrammi. - Riepilogo vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle autorita' predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione. 16° Quarantena ed approdo in porto infetto. - Riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, delle spese sostenute e delle eventuali indennita' pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo dev'essere corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorita' portuaria, dai quali deve risultare l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in parto infetto. 17° Consumi suppletivi di coperta, camera, Macchina, cucina. - Riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione. 18° Adattamento e ripristino. - Gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso viene allibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture devono portare il visto dell'ufficio tecnico predetto. Le fatture relative alle eventuali forniture devono essere controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo ed il visto sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console. 19° Cessione materiali. - Le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o Regio commissario. In calce al verbale stesso, o separatamente, dev'essere inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente quale i materiali vengono ceduti. Nei casi in cui, sulle navi o galleggianti non siano imbarcati Regi commissari o comandanti militari, le facolta' di «visto» e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il precedente comma si applica anche ai casi di impedimento delle dette autorita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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