Legge 340/1939
Art. 93 — Pene per i favoreggiatori del renitenti
Art. 93. Pene per i favoreggiatori del renitenti. Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. Chiunque abbia scientemente, cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a chi con colpevoli maneggi abbia impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, le pena della reclusione puo' estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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