Legge 340/1939
Art. 92 — Pene per i renitenti
Art. 92. Pene per i renitenti. I renitenti presentatisi spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da due a sei mesi, se dal Consiglio di leva siano stati riconosciuti idonei al servizio militare, e nella pena della reclusione fino a tre mesi, se siano stati ritenuti inabili al servizio. I renitenti presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se riconosciuti idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi se dichiarati inabili al servizio. I renitenti arrestati incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da uno a due anni, se dichiarati idonei al servizio militare; e della reclusione da un mese ad un anno, se ritenuti inabili. Le pene sopra stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra. I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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