Legge 340/1939
Art. 84 — Chiamate per il controllo della forza in congedo
Art. 84. Chiamate per il controllo della forza in congedo. Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della Regia aeronautica in congedo illimitato, ai fini del controllo della forza in congedo. Tali chiamate avranno luogo normalmente in giorno festivo. I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate e devono presentarsi al podesta' del Comune di residenza ovvero alle Autorita' militari nel Comune stesso son le modalita' indicate nel manifesto e nel precetto personale di chiamata. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e penali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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