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Legge 340/1939

Art. 83 — Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/83parte di Legge 340/1939
Art. 83. Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato. I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica in congedo illimitato, possono essere richiamati in servizio in totalita' ovvero in parte, per classi, o parti di essa, o per ruoli, categorie e specialita', o per centri di reclutamento e mobilitazione di ascrizione. Tali richiami avranno luogo per decreto Reale; ma i miliari se invitati a presentarsi con semplice precetto personale hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa. Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per l'aeronautica, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.

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