Legge 340/1939
Art. 64 — Il Ministro per l'aeronautica, oltre alla facolta' di inviare in congedo anticipato i militari di cu al prece…
Art. 64. Il Ministro per l'aeronautica, oltre alla facolta' di inviare in congedo anticipato i militari di cu al precedente art. 63, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi potra' essere totale o parziale e ove sia parziale, potra' essere disposto per aliquote di classi oppure per ruoli, categorie e specialita' o seguendo i titoli elencati nel precedente articolo 63.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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