Legge 340/1939
Art. 63 — Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia
Art. 63. Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia. Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di inviare in congedo anticipato i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana dei quali almeno 6 siano ancora a carico; 2) figlio di genitori che abbiano procreato altri 5 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno 2 abbiano prestato o prestino servizio militare; 3) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', o di madre vedova, purche' in questo secondo caso abbiano una o piu' figlie viventi; 4) primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta' oppure primogenito di madre vedova; 5) nipote unico primogenito di avo inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile al lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni; 7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 9) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare; 10) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare. Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9) e 10) sono equiparati ai morti o mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito dell'istruzione pre-militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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