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Legge 340/1939

Art. 63 — Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/63parte di Legge 340/1939
Art. 63. Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia. Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di inviare in congedo anticipato i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1) primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana dei quali almeno 6 siano ancora a carico; 2) figlio di genitori che abbiano procreato altri 5 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno 2 abbiano prestato o prestino servizio militare; 3) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', o di madre vedova, purche' in questo secondo caso abbiano una o piu' figlie viventi; 4) primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta' oppure primogenito di madre vedova; 5) nipote unico primogenito di avo inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile al lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni; 7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 9) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare; 10) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare. Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9) e 10) sono equiparati ai morti o mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito dell'istruzione pre-militare.

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