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Legge 340/1939

Art. 53 — Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/53parte di Legge 340/1939
Art. 53. Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio. Gli iscritti di leva sono normalmente, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

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