Legge 340/1939
Art. 53 — Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio
Art. 53. Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio. Gli iscritti di leva sono normalmente, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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