Legge 340/1939
Art. 52 — Obblighi di volo
Art. 52. Obblighi di volo. Tutti i militari appartenenti alla Regia aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo istruzioni particolari che saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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