Open·Parlamento
HomeNormeLegge 340/1939Art. 49
Legge 340/1939

Art. 49 — Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/49parte di Legge 340/1939
Art. 49. Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario. La ferma di leva e' quella parte dell'obbligo di servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorita'. La ferma di leva nella Regia, aeronautica e' di 18 mesi. L'espletamento delle ferme volontarie e' considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva. I volontari prosciolti dalla ferma, prima della chiamata alla leva aeronautica della classe di leva cui essi appartengono, sono dimessi dalle armi e restano soggetti agli obblighi della leva con la loro classe di nascita. I prosciolti posteriormente rimangono, invece, alle armi per compiere la ferma di leva.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 340/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.