Legge 340/1939
Art. 48 — Trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica a quelli delle altre Forze armate dello Stato
Art. 48. Trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica a quelli delle altre Forze armate dello Stato. Sono cancellati dai ruoli della Regia aeronautica e trasferiti in quelli delle altre Forze armate dello Stato: 1) gli arruolati i quali siano riformati. Essi sono trasferiti al Regio esercito; 2) i militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero o nei Possedimenti italiani ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto condizioni rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana. Ugualmente sono trasferiti di ruolo i militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni. I militari di cui al presente numero sono trasferiti al Regio esercito; 3) i militari in congedo illimitato provvisorio, alle armi o in congedo illimitato i quali ottengano il trasferimento nel Regio esercito, o nella Regia marina o in altre Forze armate per intraprendervi una carriera; 4) i militari in congedo illimitato od anche in servizio eccedenti alle necessita' della Regia aeronautica che il Ministero per l'aeronautica di concerto col Ministero della guerra credesse di trasferire al Regio esercito; 5) i militari in congedo illimitato del ruolo servizi al cessare degli obblighi di servizio militare aeronautico, in base al disposto dell'art. 12. Ai militari della Regia aeronautica in congedo puo' essere concesso, ad insindacabile giudizio del Ministero dell'aeronautica, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate dello Stato, ed in tutte le varie specialita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; non e' necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non comporti un effettivo arruolamento. I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli dell'aeronautica, a sua disposizione fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 55° anno di eta' se appartenenti ai ruoli naviganti o specialisti e fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 24° anno di eta' se appartenenti al ruolo servizi. Ai militari in congedo della Regia aeronautica i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato oppure ad intraprendere la carriera nelle Forze stesse puo' essere concesso dal Ministero dell'aeronautica il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle Forze armate alle quali vengono ad accedere.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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