Legge 340/1939
Art. 12 — Durata della permanenza nel ruolo servizi
Art. 12. Durata della permanenza nel ruolo servizi. Gli incorporati nella Regia aeronautica in qualita' di avieri di governo o transitati nel ruolo servizi in base all'ultimo comma del seguente art. 15 rimangono a disposizione della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 24° anno di eta' o fino al compimento della ferma di leva se questa terminera' dopo la data suddetta; dopo di che passano a far parte della forza in congedo del Regio esercito. E' fatta eccezione per coloro che, durante la prestazione del servizio, siano stati nominati aiuto specialisti e per coloro che, raggiunto il grado di primo aviere, siano stati all'atto del congedo dichiarati idonei a ricoprire il grado di sergente nel caso di richiamo per mobilitazione generale; essi rimarranno nella forza in congedo della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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