Legge 340/1939
Art. 11 — Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti
Art. 11. Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti. I cittadini incorporati nella Regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della Regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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