Legge 745/1938
Art. 4 — L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Is…
Art. 4. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per effetto di tale approvazione l'Ente acquista propria personalita' giuridica. Le modificazioni dello statuto sono approvate con l'osservanza delle modalita' stabilite nel comma 1°.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
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