Legge 745/1938
Art. 3 — Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare: 1° il fondo…
Art. 3. Gli atti costitutivi dei Monti fondati da Corpi morali, e col loro concorso, debbono determinare: 1° il fondo di dotazione ed i modi col quali e' raccolto; 2° le condizioni di rimborso del fondo di dotazione, quando il rimborso sia preveduto; 3° l'ordinamento amministrativo del Monte. Gli atti costitutivi dei Monti fondati da associazioni di persone, oltre a quanto e' indicato nel comma precedente, devono determinare: 1° il numero, l'ammissione, il recesso o la esclusione, e i diritti degli associati; 2° i poteri dell'assemblea degli associati. All'atto costitutivo e' allegato lo statuto, il quale deve contenere le indicazioni che saranno stabilite nelle norme di cui all'art. 35.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 3.
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