Legge 745/1938
Art. 27 — Le somme esuberanti in relazione all'attivita' che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acqu…
Art. 27. Le somme esuberanti in relazione all'attivita' che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o ad essi equiparati per legge, o di cartelle fondiarie. Tuttavia i Monti, qualora sia consentito dallo statuto, possono impiegare le somme esuberanti nelle seguenti operazioni, osservate le norme di cui all'articolo 35: a) anticipazioni su titoli di cui al primo comma del presente articolo; b) mutui ipotecari; c) anticipazioni ed impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni contro cessione del quinto dello stipendio o salario; d) amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili e titoli di credito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 27.
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