Legge 745/1938
Art. 26 — I Monti non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli occorrenti per i loro uffici, salvo che l'acqu…
Art. 26. I Monti non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli occorrenti per i loro uffici, salvo che l'acquisto sia necessario per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazione forzata. I beni pervenuti in seguito ad espropriazione forzata, ovvero per donazione od eredita', devono essere alienati entro dieci anni dall'acquisto, salvo che si tratti di beni donati o lasciati per testamento a scopo di beneficenza. Il detto termine puo' essere prorogato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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