Legge 745/1938
Art. 24 — I Monti devono depositare le momentanee esuberanze di cassa presso la Cassa postale di risparmio, o presso le…
Art. 24. I Monti devono depositare le momentanee esuberanze di cassa presso la Cassa postale di risparmio, o presso le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di credito su pegno di prima categoria, gli Istituti di credito di diritto pubblico, ovvero le Banche di interesse nazionale.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 24.
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