Legge 745/1938
Art. 23 — Gli interessi corrisposti dai Monti sulle operazioni di cui all'articolo 18, possono essere pattuiti, previa …
Art. 23. Gli interessi corrisposti dai Monti sulle operazioni di cui all'articolo 18, possono essere pattuiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, anche ad un tasso inferiore a quello stabilito dalle «Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 23.
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