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Legge 1093/1934

Art. 5 — I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianita' al compimento del …

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/5parte di Legge 1093/1934
Art. 5. I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianita' al compimento del quarto anno di grado di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa. I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno un grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado. Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualita' militari. Tali promozioni non dovranno superare pero' il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianita', e con precedenza del promosso a scelta.

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