Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1093/1934Art. 4
Legge 1093/1934

Art. 4 — Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a sce…

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/4parte di Legge 1093/1934
Art. 4. Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta. Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, e siano dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera. I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianita', nel limite dei posti riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo, non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianita' nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta. Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1093/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.