Legge 1093/1934
Art. 28 — I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalat…
Art. 28. I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalati in ragione di uno ogni due fra i pari grado promossi con riserva di anzianita' con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934, n. 14, fino al completamento dei posti disponibili. Ad essi sara', attribuita, nel nuovo grado, l'anzianita' assoluta che loro sarebbe spettata se le promozioni a scelta avessero avuto luogo insieme con quelle ad anzianita'. La decorrenza degli assegni, pero', sara' quella derivante dalla data del decreto di promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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