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Legge 1093/1934

Art. 27 — I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trat…

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/27parte di Legge 1093/1934
Art. 27. I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a mente dell'art. 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di eta', salvo la facolta' al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio. Essi gravano sulla totalita' degli organici dei marescialli sia alle truppe che nella posizione di servizio territoriale. Detti sottufficiali conserveranno ad personam l'indennita' pensionabile di L. 700 annue, loro concessa in base all'art. 59 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.

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