Legge 1093/1934
Art. 23 — Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi
Art. 23. Il permesso di contrarre matrimonio puo' essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi. In caso di particolare rilevanza o delicatezza il permesso puo' essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianita' di servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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