Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1093/1934Art. 22
Legge 1093/1934

Art. 22 — I posti di ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari - stabiliti in numero di 1931 dal R

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/22parte di Legge 1093/1934
Art. 22. I posti di ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari - stabiliti in numero di 1931 dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del Regio esercito man mano che si rendono vacanti - sono ridotti a 1581.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1093/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.