Legge 1093/1934
Art. 18 — Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere col…
Art. 18. Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo. Per l'Arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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