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Legge 1093/1934

Art. 17 — E' fatta facolta' di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non …

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/17parte di Legge 1093/1934
Art. 17. E' fatta facolta' di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi siano elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore. In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici e' utile al compimento del periodo di anzianita' di grado richiesto per la promozione al grado superiore.

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