Legge 1093/1934
Art. 15 — Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'art
Art. 15. Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'art. 16, ha facolta' di trasferire nella posizione di servizio territoriale, col grado rivestito, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, quando siano giudicati non piu' idonei al servizio alle truppe, ma idonei al servizio territoriale. Qualora detti sottufficiali non possano essere trasferiti nell'anzidetta posizione o per mancanza di idoneita', o perche' giudicati non meritevoli, o perche' gia' raggiunta la cifra di cui all'art. 16, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo se abbiano rispettivamente compiuti 12 o 20 anni di servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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