Legge 1093/1934
Art. 14 — I ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dall'art
Art. 14. I ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dall'art. 17 del testo unico sullo stato dei sottufficiali sono modificati come appresso: sergenti e sergenti maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7880 marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5168 Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente e' aumentato: 1° in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e dall'istituzione del ruolo di cui al successivo art. 19; 2° in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facolta' consentita al Ministro per la guerra con R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. I posti cosi' aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33; 3° in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facolta' consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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