Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 98
Legge 899/1934

Art. 98

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/98parte di Legge 899/1934
Articolo 98. Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilita'; bensi' i limiti di eta' degli ufficiali dei ruoli di comando. Nessuno di essi puo' essere promosso ad anzianita' se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianita' od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 97 Art. 99 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.