Legge 899/1934
Art. 97
Articolo 97. I maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati dalle autorita' giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale, purche' compresi nella prima meta' del ruolo. Lo norme, i programmi per gli esami ed i punti minimi di idoneita' saranno stabiliti con decreto Reale. I maggiori che hanno superato gli esami sono giudicati per l'avanzamento con le norme di cui all'articolo 60: se dichiarati promovibili, conseguono la promozione in ordine di anzianita' non appena entrino nel primo sesto del ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo. Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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