Legge 899/1934
Art. 95
Articolo 95. Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati: - in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici, stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra; - in caso di mobilitazione: al comando di reparti di truppa od in incarichi speciali di mobilitazione, secondo le particolari attitudini di ciascuno. Gli ufficiali che ne facciano domanda ed ottengano parere favorevole del comandante del corpo sono impiegati al comando del reparto corrispondente al proprio grado; per i colonnelli decide il Ministro per la guerra. In tempo di pace, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si applicano le norme di avanzamento per essi stabilite dalla presente legge. In tempo di guerra, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione impiegati presso i reparti dell'esercito operante si applicano le norme d'avanzamento stabilito per gli ufficiali dei ruoli di comando. Detti ufficiali vengono percio' considerati immessi nel ruolo di comando, e prendono posto innanzi al pari grado di detto ruolo, immediatamente meno anziano.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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