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Legge 899/1934

Art. 94

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/94parte di Legge 899/1934
Articolo 94. L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualita' morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione e imitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche': a) abbia compiuto l'intero periodo di comando o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale bastera' aver compiuto meta' del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unita'; b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianita' per tutti i gradi, eccettuato il generale di divisione per il quale non vi e' alcun limite di posto nel ruolo. Per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima meta' del ruolo. Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' od a scelta ordinaria e quelle a scelta speciale. Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse pero' debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalita' e norme stabilite dal regolamento. Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

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