Legge 899/1934
Art. 76
Articolo 76. L'assegnazione ai servizi tecnici e' definitiva: gli ufficiali dei detti servizi sono inscritti, nella sede di anzianita' che loro spetta, nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza; pero' non sono compresi nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7. Essi non concorrono ne' a formare le vacanze, ne' alle promozioni di cui alle tabelle stesse, ma concorrono ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione, giusta il disposto dell'articolo 86. L'avanzamento dei predetti ufficiali ha luogo ad anzianita', a scelta ordinaria od a scelta speciale, come da tabella allegato A, tenendo conto delle loro capacita' ed attitudini tecniche. Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianita', od a scelta ordinaria, sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando e' promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria l'ufficiale non dei servizi stessi che li precede immediatamente nel ruolo di comando. Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali prescelti sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado, o nella carica, come dalle tabelle allegate 14, 15 e 16.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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