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Legge 899/1934

Art. 75

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/75parte di Legge 899/1934
Articolo 75. Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle. A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilita' di cui all'articolo 5.

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