Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 71
Legge 899/1934

Art. 71

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/71parte di Legge 899/1934
Articolo 71. I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32. I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 70 Art. 72 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.