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Legge 899/1934

Art. 70

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/70parte di Legge 899/1934
Articolo 70. I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano: a) superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra; b) compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale; c) compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32. I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.

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