Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 34
Legge 899/1934

Art. 34

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/34parte di Legge 899/1934
Articolo 34. Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione alla epoca del suo turno di promovibilita', il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, e' collocato nel posto di anzianita' che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 33 Art. 35 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.