Legge 899/1934
Art. 34
Articolo 34. Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione alla epoca del suo turno di promovibilita', il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, e' collocato nel posto di anzianita' che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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