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Legge 899/1934

Art. 33

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/33parte di Legge 899/1934
Articolo 33. L'ufficiale prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita', a scelta ordinaria ed a scelta speciale, non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: a) ad anzianita' od a scelta ordinaria: tre anni, nel grado di generale di divisione; tre anni, nel grado di generale di brigata e maggiore generale; quattro anni, nel grado di colonnello; tre anni, nel grado di tenente colonnello; quattro anni, nel grado di maggiore; sette anni, nel grado di capitano; sette anni, nel grado di tenente; b) a scelta speciale: tre anni, nel grado di maggiore; cinque anni, nel grado di capitano; sei anni, nel grado di tenente. Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale e' di quattro anni. Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avra' l'incarico di quest'ultimo grado e costituira' vacanza nel proprio grado. Sara' poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianita' decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.

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