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Legge 899/1934

Art. 31

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/31parte di Legge 899/1934
Articolo 31. L'ufficiale per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria, deve essere compreso nel primo terzo del ruolo. se capitano, o nella prima meta' del ruolo in ogni altro caso.

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