Legge 899/1934
Art. 30
Articolo 30. Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalle tabelle, e' in facolta' del Ministro per la guerra di disporre che si proceda: a) alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale; b) alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale; c) all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento; d) all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima meta' del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40. Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali prescelti per l'avanzamento designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione comparativa da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi. La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facolta' concessagli dal 1° comma del presente articolo. Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento, cosi destinati a formare vacanza, hanno la precedenza su tutti per il trasferimento, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, per le armi per le quali e' costituito salvo che non domandino di essere allontanati dal servizio nel qual caso sono collocati a disposizione. Per le altre armi e corpi, l'ufficiale prescelto per l'avanzamento, che debba formare vacanza, e' collocato a disposizione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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