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Legge 899/1934

Art. 24

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/24parte di Legge 899/1934
Articolo 24. L'ufficiale puo' essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133. In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.

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