Legge 899/1934
Art. 24
Articolo 24. L'ufficiale puo' essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133. In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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